I.N.P.D.A.P.
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione
pubblica
DIREZIONE CENTRALE
TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFF. 1 NORMATIVA
Roma, 10/11/2003
Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali
Alle
Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati
Agli Enti di Patronato
e p.c. Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali
Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali
Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
OGGETTO: Tassazione dei ratei insoluti sulle
partite di pensione.
Le Sedi provinciali e
territoriali dell'INPDAP, nel liquidare agli aventi diritto le somme insolute
relative alla rata di pensione e quelle derivanti da provvedimenti applicati
dopo il decesso del titolare del trattamento pensionistico, assoggettano dette
somme all'aliquota stabilita all'art. 11 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e
successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito, pari, per l'anno 2003,
al 23%.
Con circolare n. 15/E
del 5 marzo 2003 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso, nel rammentare che, per espressa previsione del comma 10 dell'art.
2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per i redditi assoggettabili a
tassazione separata la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ha
effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004, ha -
tra l'altro - precisato che la richiamata disposizione deve essere applicata
anche con
riferimento agli
emolumenti arretrati di lavoro dipendente e a quelli ad essi assimilati erogati
agli eredi degli aventi diritto.
A seguito delle nuove
disposizioni contenute nella richiamata circolare n. 15/E, taluni Uffici
periferici hanno chiesto ulteriori delucidazioni sulla materia in questione, in
particolare a quale aliquota vanno assoggettati gli emolumenti che non costituiscono
"arretrati" ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b) del T.U.I.R.,
e nel caso in cui non siano riferibili ad anni precedenti.
Al riguardo, si informa
che l'Agenzia delle Entrate, interessata sull'argomento, con risoluzione n.
158/E del 25 luglio 2003 ha confermato che, ai fini dell'applicazione della
norma agevolativa di cui al richiamato articolo 2, comma 10, della legge n. 289/2002,
"le somme percepite dall'erede del dipendente deceduto mantengono la
qualificazione fiscale che avrebbero rivestito qualora fossero state percepite
dall'avente diritto. Ciò nel presupposto che la morte dell'avente diritto non modifica,
sotto il profilo soggettivo, i caratteri che ai sensi dell'art. 16, lett. b)
del T.U.I.R. connotano gli arretrati di lavoro dipendente o di redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente", quali gli importi delle
pensioni.
Ne consegue che
"le somme che il lavoratore dipendente avrebbe percepito in riferimento ad
anni precedenti per effetto di leggi, contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà
delle parti, qualificate fiscalmente arretrati ai sensi dell'art. 16, comma 1,
lett. b), ai fini della norma agevolativa in esame, devono essere considerate
tali anche in capo all'erede. Tali somme, configurate quali arretrati di lavoro
dipendente, percepite
dall'erede entro il 31
dicembre 2004, sono, pertanto, assoggettate a tassazione con le aliquote
applicabili per il periodo d'imposta 2002".
D’altra parte, la
definizione di “arretrati” non può essere estesa a tutte le somme percepite per
effetto della successione ereditaria, come si desume dall’art. 7, comma 3, del
ripetuto TUIR, il quale stabilisce che “in caso di morte dell’avente diritto i
redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza
sono imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepite, determinati a norma
delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 17 e
18, salvo il disposto del comma 3 dell’art. 16, anche se non rientrano tra i
redditi indicati nello stesso art. 16, nei confronti degli eredi e dei legatori
che li hanno percepiti”.
Il citato comma 3
dell’art. 7 del TUIR, individua nella tassazione separata il criterio di
applicazione dell’IRPEF alle erogazioni effettuate agli eredi dell’avente
diritto, ma non consente di estendere la definizione di “arretrati” a tutte le somme
percepite per effetto della successione ereditaria.
Ciò premesso, in ordine
all'effettuazione delle ritenute erariali, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 23, comma 2, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni e integrazioni, il sostituto di imposta dovrà operare
la ritenuta applicando l'aliquota del 18 per cento, stabilita per il primo
scaglione di reddito nell'anno 2002, per gli arretrati di lavoro dipendente
(corrisposti entro il periodo d'imposta 2004) e l'aliquota del 23 per cento,
stabilita per il primo scaglione di reddito, a partire dall'anno 2003, per le
somme che non avrebbero costituito "arretrati" in capo all'avente
diritto.
In concreto, quindi,
per i decessi avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2003 gli emolumenti
relativi agli anni precedenti vanno assoggettati in capo agli eredi alla
vecchia aliquota iniziale (18%) fino a tutto il 31 dicembre 2004, mentre gli emolumenti
relativi all'anno corrente devono essere assoggettati in capo agli eredi alla nuova
aliquota iniziale (23%).
Pertanto, le Sedi
provinciali e territoriali dovranno utilizzare, ai fini che qui interessano, la
transazione on-line per il pagamento dei ratei insoluti su trattamenti pensionistici limitatamente ai decessi
avvenuti nel corso dell’anno 2003, in conseguenza dei quali a favore degli
aventi diritto devono essere corrisposte somme esclusivamente relative all’anno
corrente.
Viceversa, nel caso in
cui i suindicati ratei comprendano somme relative anche ad anni precedenti
all’anno 2003, dovrà essere utilizzata la transazione per il pagamento “
una-tantum “, avendo cura di segnalare due imponibili IRPEF (anni precedenti e
anno corrente ).
Detta procedura dovrà
altresì essere utilizzata per il pagamento di ratei relativi a partite di pensione
i cui titolari sono deceduti entro l’anno 2002. In tale fattispecie l’importo
da corrispondere dovrà essere assoggettato all’aliquota IRPEF del 18%.
Si ricorda, da ultimo,
che le disposizioni concernenti le procedure sopra richiamate sono contenute
nelle circolari n. 610 del 14 aprile 1995 e n. 3 del 3 febbraio 1999 della ex
Direzione Generale dei servizi periferici del tesoro, che qui si intendono integralmente
confermate.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
F.to Dr. Gala